Statuto

Art. 1
Costituzione.
E’ costituita con sede in Trento, l’ Associazione denominata “Gruppo Trentino di Volontariato”, in sigla G.T.V. L’ Associazione dovrà utilizzare nella denominazione la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Possono chiedere di far parte della stessa tutti coloro che, sottoscrivendo la domanda di adesione, accettano il presente Statuto e le finalità dell’ Associazione; alla stessa possono aderire anche Enti pubblici o privati tramite il loro legale rappresentante.

L’ Associazione di volontariato “Gruppo Trentino di Volontariato” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico della Legge n. 266 del 1991 nonchè delle altre leggi statali e provinciali.

Art. 2
Scopi.

L’ Associazione Gruppo Trentino di Volontariato, senza fini di lucro, persegue il fine della solidarietà, civile culturale e sociale.

Le specifiche finalità dell’Associazione di volontariato sono:

- lo studio di fattibilità di specifici progetti di sviluppo economico, sociale e sanitario in aree depresse dei paesi in via di sviluppo, coordinati tra loro, tesi al coinvolgimento diretto delle popolazioni locali chiamate di volta in volta e con percentuali variabili a partecipare alle iniziative con proprie quote di intervento, al fine di rendere operativi ed il più possibile autonomi i singoli progetti ed ottimizzando l’impiego delle risorse;

- la formazione, la preparazione ed il perfezionamento tecnico per l’invio di volontari italiani nei Paesi in via di sviluppo;

- l’organizzazione di stages formativi in Italia per personale proveniente dai luoghi in cui il progetto viene realizzato;

- seguire nei paesi in via di sviluppo per il tramite dei propri volontari e di responsabili locali la realizzazione dei singoli progetti secondo l’ordine e le priorità stabilite dall’assemblea su proposta del direttivo;

- sostenere l’attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo, in relazione alla progettazione e realizzazione di iniziative che possano contribuire a completare, sviluppare o semplicemente creare le condizioni per un successivo intervento dell’Associazione, assumendo iniziative dirette compatibili con le finalità dell’Associazione, a livello nazionale ed internazionale;

- organizzare incontri pubblici, di sensibilizzazione ai problemi internazionali del sottosviluppo ed iniziative di educazione allo sviluppo;

- stampare un periodico a diffusione locale e nazionale per pubblicare e pubblicizzare i progetti adottati nonchè i risultati e le fasi intermedie di realizzazione delle singole iniziative.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3

Si diventa Membri effettivi dalla Associazione mediante domanda scritta dell’interessato ed ammissione, con voto di maggioranza dei presenti, da parte del Consiglio Direttivo, oltre al versamento di una quota di 26 euro annuali ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per tutti gli associati il diritto al voto per garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo .

Gli aderenti all’associazione svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, e hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, approvate dal direttivo.

La qualità di Socio si può perdere per dimissioni scritte e/o morosità.

Art. 4
Organi.

Gli Organi della Associazione sono:

- l’Assemblea degli associati

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente del Consiglio Direttivo (che è il Presidente dell’Associazione)

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 5
Assemblea.

L’Assemblea è composta da tutti i soci e tutti i soci maggiori d’età hanno diritto di voto. Compete ad essa:

- eleggere il Presidente;

- eleggere 9 membri dei Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- deliberare il resoconto morale e finanziario;

- approvare il piano di attività proposto dal Direttivo;

- approvare il Bilancio o rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla fine dell’anno;

- approvare eventuali modifiche allo statuto.

E’ convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio o rendiconto. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o lo sia richiesto da almeno un quarto degli associati.

La convocazione viene effettuata con avviso scritto indirizzato a ciascun socio almeno 8 giorni prima della riunione. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto, nonchè lo scioglimento dell’associazione devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

Art. 6
Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove Membri eletti dall’ Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni. Nel caso di decadenza di un Consigliere, lo stesso sarà surrogato da parte dell’Assemblea entro 30 giorni e resterà in carica fino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 7
Consiglio Direttivo,

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 6 mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso ai singoli componenti almeno 8 giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Spetta al Consiglio Direttivo nel perseguimento degli intenti e delle finalità dell’Associazione previsti nell’art. 2:

- designare un membro del Consiglio che fungerà da vice-Presidente;

- ratificare la nomina del Segretario e Cassiere, nominati tra membri del Consiglio Direttivo;

- redigere il resoconto morale e finanziario;

- deliberare sull’ammissione, la dimissione o le eventuali esclusioni dei soci:

- redigere il bilancio o rendiconto annuale;

- redigere il piano di lavoro triennale.

Art. 8
Presidente.

Il Presidente, eletto dall’Assemblea fra i propri componenti, dura in carica 3 anni, è rieleggibile ed ha la rappresentanza legale.

Il Presidente, in caso di cessazione dall’incarico, verrà sostituito fino a nuova nomina da parte dell’Assemblea dal Vice-Presidente.

Il nuovo Presidente rimarrà in carico fino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento dichiarato, è sostituito dal Vice-Presidente.

Nomina il Segretario.

Art. 9
Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli Organi dell’Associazione e cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi.

Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti, in numero di 3 sono eletti dall’ Assemblea nel proprio seno e durano in carica 3 anni.

Art. 11
Sede.

La sede legale ed amministrativa dell’Associazione è a Trento, Via Calepina n. 12 presso lo studio del dott. Cozzio (sostituito da Via Vittorio Veneto n. 24, c/o Centro per Associazioni). Le riunioni degli Organi collegiali dell’ Associazione saranno tenute in luogo destinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, dal Presidente.

Art. 12
Adesione all’Associazione e recesso.

L’Adesione all’Associazione comporta il rispetto delle decisioni assembleari assunte per il perseguimento degli scopi indicati dall’art. 2 dello Statuto.

Art. 13
Bilancio.

Il bilancio della Associazione è annuale coincidente con l’anno solare, contiene tutte le entrate e le spese relative.

Il bilancio preventivo contiene invece le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Art. 14
Scioglimento dell’Associazione.

L’eventuale scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità (sostituito da “ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare”), come disposto dall’articolo 3 comma terzo lett. a) della L.P. n. 8 del 1992, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15
Impiego degli utili.

Incombe l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante l’intera esistenza dell’ Associazione a meno che ciò non sia previsto per legge o sia effettuato a favore di altre ONLUS o Associazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura o perseguano fini analoghi.

Art. 16
Nelle controversie tra la Associazione ed i terzi, tra la Associazione ed i soci e tra i soci sarà competente il Foro di Trento.

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